Ci sono delle conseguenze pratiche relative all’adozione della teoria contrattualista.
Nel codice civile, le norme contenute
negli articoli 2104-5-6 disciplinano il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Perché il codice dà tanta importanza al rapporto di lavoro ma non disciplina il
contratto? Il contratto di lavoro è un contratto innominato in quanto non è nominato nel codice; però è rigidamente disciplinato il rapporto che ne deriva. Questa è una conseguenza dell’adozione della teoria istituzionalista.
Per quanto riguarda il lavoro il codice sente l’odore del fascismo che utilizza la teoria istituzionalista organizzando il lavoro intorno alle corporazioni. Nello stato corporativo, le corporazioni erano un tentativo del regime fascista di riproporre le corporazioni medievali.
Le norme contenute negli articoli 2104-5-6 si inseriscono nel titolo II del libro V del codice civile: il lavoro nell’impresa. Il codice privilegia il lavoro nell’impresa.
Nel ’42 l’Italia era già in gran parte una nazione capitalistica.
Il codice parte prendendo in considerazione la figura dell’imprenditore nell’art. 2082: “l’imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione”. Il legislatore avrebbe potuto scrivere: “per ricavare profitto”, e invece ha scritto: “per fini produttivi”. Secondo il codice l’imprenditore lavora per produrre e scambiare e non per lucro.
Il valore da tutelare è quello della produzione. Lo si legge anche nell’art. 2085: “interesse unitario della economia nazionale”. Il codice privilegia il valore dello stato corporativo, secondo il quale lo sciopero era un reato contro l’economia nazionale e così anche la serrata (in teoria…).
Analizziamo i poteri dell’imprenditore: artt. 2104-5-6.
Art. 2104: la diligenza del prestatore di lavoro è vista dall’ottica dell’interesse dell’impresa e di quella superiore della produzione nazionale.
Art. 2105: parla della fedeltà del prestatore di lavoro.
Art. 2106: è una norma di chiusura che accenna alle sanzioni disciplinari. L’inosservanza degli articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari in rapporto alla gravità dell’infrazione.
Il codice enfatizza l’importanza del lavoro partendo dall’analisi di un genus che è quello del lavoro industriale.
Il codice supera il concetto di contratto di lavoro ispirandosi alla teoria istituzionalista.
Il lavoro può essere visto secondo le due teorie proprio come il matrimonio è visto dal codice come un contratto, e dalla Chiesa come una istituzione.
Nel regime corporativo le corporazioni non potevano scontrarsi tra loro, né potevano al loro interno dividersi dando luogo a scioperi e serrate.
Secondo alcuni c’è una norma che sarebbe la spiegazione e la giustificazione di questa teoria istituzionalista. È la norma contenuta nell’art. 2126. Si trova nelle disposizioni finali della sezione III capo I del lavoro nell’impresa e si intitola: “prestazione di fatto con violazione di legge”. Se il contratto è nullo non c’è problema; non succede niente: gli obblighi rimangono in piedi. È il trionfo della teoria istituzionalista: il contratto non vale niente, ciò che conta è il rapporto.
Per valutare gli effetti del rapporto derivante dal contratto nullo non possiamo fare riferimento al contratto: dobbiamo analizzare il rapporto.
Nonostante ciò non è vero che la teoria contrattualistica non vale. L’art. 2126 è una norma eccezionale, e come eccezione non fa che confermare la regola. Se esiste questa norma, vuol dire che il valore fondamentale è il contratto e con questa norma si vuole garantire al lavoratore una retribuzione pure in caso di contratto nullo (è una eccezione).
Questa norma è talmente eccezionale che aggiunge qualcos’altro: “salvo che la nullità non derivi dalla illiceità dell’oggetto o della causa”. Ma l’oggetto e la causa a cosa possono riferirsi se non al contratto? L’illiceità è da ritrovarsi nel contratto.
Proprio l’art. 2126 conferma che chi ha fatto il codice era un liberale che è vissuto durante il fascismo e ha dovuto adeguarvisi.
Quando finisce la guerra c’è una profonda rivoluzione costituzionale. Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione repubblicana approvata 13 giorni prima quasi all’unanimità.La Carta del lavoro del 1926 esalta l’impresa, la produzione. Scegliendo l’
autarchia l’Italia aveva bisogno di produrre. La produzione era il fine ultimo del lavoro.